La decisione è stata assunta dal Tribunale con riguardo al caso del difensore del convenuto che non aveva potuto costituirsi tempestivamente in giudizio, in quanto sottoposto a quarantena fiduciaria proprio nel periodo di tempo durante il quale scadeva il termine per la costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 416 c.p.c..
Dopo essersi costituito in giudizio il giorno precedente all’udienza di prima comparizione delle parti, in udienza il difensore ha allegato (e provato) la circostanza, dimettendo la relativa documentazione medica.
Partendo dall’assunto che la quarantena fiduciaria che colpisca l’avvocato in simili frangenti “configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta”, il Tribunale ha rimesso in termini il convenuto e rinviato l’udienza per i medesimi incombenti, concedendogli altresì un termine per il deposito di memoria integrativa alla memoria difensiva già depositata.