Covid-19: la quarantena fiduciaria dell’avvocato costituisce legittimo impedimento

Covid-19: la quarantena fiduciaria dell’avvocato costituisce legittimo impedimento
23 Marzo 2021: Covid-19: la quarantena fiduciaria dell’avvocato costituisce legittimo impedimento 23 Marzo 2021

Con la recente ordinanza del 27 febbraio 2021, la sezione lavoro del Tribunale di Monza ha affermato che la quarantena fiduciaria dell’avvocato configura un’ipotesi di legittimo impedimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale con riguardo al caso del difensore del convenuto che non aveva potuto costituirsi tempestivamente in giudizio, in quanto sottoposto a quarantena fiduciaria proprio nel periodo di tempo durante il quale scadeva il termine per la costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 416 c.p.c..

Dopo essersi costituito in giudizio il giorno precedente all’udienza di prima comparizione delle parti, in udienza il difensore ha allegato (e provato) la circostanza, dimettendo la relativa documentazione medica.

Partendo dall’assunto che la quarantena fiduciaria che colpisca l’avvocato in simili frangenti “configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta”, il Tribunale ha rimesso in termini il convenuto e rinviato l’udienza per i medesimi incombenti, concedendogli altresì un termine per il deposito di memoria integrativa alla memoria difensiva già depositata.

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